La circolare del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6/2025 ha fornito importanti chiarimenti sull’art. 19 della legge 203/2024, che introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 26 del d.lgs. 151/2015, riconoscendo la possibilità che le dimissioni del lavoratore possano avvenire per fatti concludenti, cioè attraverso un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di proseguire il rapporto lavorativo.
In particolare, viene chiarito che:
- In caso di assenza ingiustificata protratta oltre 15 giorni (anche nel caso in cui il CCNL di riferimento preveda un termine inferiore, seppure apparentemente in contrasto con quanto previsto dal Legislatore), il datore può comunicare l’assenza all’Ispettorato territoriale del lavoro, che può accertare la veridicità della comunicazione.
- Il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della disciplina ordinaria sulle dimissioni.
- L’effetto risolutivo non è automatico, ma è subordinato alla volontà del datore di prenderne atto e di attivare la procedura presso l’Ispettorato del Lavoro.
- Il lavoratore può opporsi, dimostrando l’impossibilità di comunicare l’assenza per causa di forza maggiore o responsabilità del datore.
- l’effetto risolutivo della comunicazione viene meno qualora l’Ispettorato accerti la non veridicità della dichiarazione.
La norma rappresenta un rilevante punto di equilibrio tra l’interesse del datore di lavoro alla certezza del rapporto e la tutela dei diritti del lavoratore, prevedendo un controllo pubblico tramite l’Ispettorato e l’obbligo di comunicazione anche al lavoratore, in ossequio all’art. 24 della Costituzione (diritto di difesa).
È importante sottolineare che la nuova disciplina non si applica nei casi di maternità o paternità protetta, per i quali resta in vigore l’obbligo di convalida delle dimissioni previsto dall’art. 55 del d.lgs. 151/2001.