Tribunale di Roma, Sentenza n.18019 del 28 novembre 2023
In materia di locazione, la cessazione del contratto di locazione abitativo, avvenuta per effetto di disdetta regolarmente comunicata, legittima il locatore a richiedere il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, il quale, in assenza di un nuovo contratto, non può opporre alcun titolo per la detenzione dell’immobile. È altresì legittima la richiesta di una penalità per ogni giorno di ritardo nel rilascio, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., che si cumula con eventuali indennità di occupazione già pattuite, senza interferire con il risarcimento del danno. Non è applicabile l’indennità per perdita di avviamento commerciale prevista dall’art. 34 della legge n. 392/1978, in quanto il contratto di locazione in questione è di tipo abitativo e non commerciale, e l’eventuale avviamento si considera cessato a seguito della occupazione sine titulo dell’immobile.
