DISDETTA DEL LOCATORE E LEGITTIMITA’ DELLA RICHIESTA DI PENALITA’ PER RITARDATO RILASCIO AI SENSI DELL’ART. 614 bis cpc

Tribunale di Roma, Sentenza n.18019 del 28 novembre 2023 

In materia di locazione, la cessazione del contratto di locazione abitativo, avvenuta per effetto di disdetta regolarmente comunicata, legittima il locatore a richiedere il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, il quale, in assenza di un nuovo contratto, non può opporre alcun titolo per la detenzione dell’immobile. È altresì legittima la richiesta di una penalità per ogni giorno di ritardo nel rilascio, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., che si cumula con eventuali indennità di occupazione già pattuite, senza interferire con il risarcimento del danno. Non è applicabile l’indennità per perdita di avviamento commerciale prevista dall’art. 34 della legge n. 392/1978, in quanto il contratto di locazione in questione è di tipo abitativo e non commerciale, e l’eventuale avviamento si considera cessato a seguito della occupazione sine titulo dell’immobile.

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