CORTE COSTITUZIONALE: NEL RITO LAVORO LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO, VAGLIATA DAL GIUDICE ALL’UDIENZA DI DISCUSSIONE, E’ LEGITTIMA

Con sentenza n. 67/2023 dell’11 aprile 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, in relazione alla richiesta del convenuto di chiamare il terzo in causa formulata nella memoria difensiva tempestivamente depositata e vagliata dal Giudice all’udienza di discussione e non disposta direttamente come avviene nel rito ordinario, con diretta incidenza, quindi, sulla durata del processo.

Secondo la Corte Costituzionale, la norma che prevede che sia il Giudice a decidere all’udienza di discussione se eventualmente consentire la chiamata del terzo non incide sulla ragionevole durata del processo, principio che va contemperato “con il complesso delle altre garanzie costituzionali”.

Nel rito lavoro, infatti, ispirato a principi di concentrazione e celerità, l’ammissibilità della chiamata del terzo ad istanza del convenuto richiede la verifica, da parte del giudice, della sua compatibilità con tali principi, riconducibili proprio alla ragionevole durata del processo, verifica che fin dall’inizio il legislatore ha collocato nell’udienza di discussione.

La finalità della disciplina” precisa la sentenza “è infatti quella di consentire al ricorrente, che di solito è il lavoratore, di interloquire ex ante rispetto all’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, che potrebbe rivelarsi solo dilatoria o comunque afferire a circostanze limitate ai rapporti tra convenuto e terzo, sulle quali l’istruttoria potrebbe ritardare il processo in danno della rapida definizione della controversia tra le parti originarie”.

Appare, quindi, compatibile con tale assetto processuale, la collocazione nell’udienza di discussione della decisione del giudice sulla chiamata in causa del terzo, proprio al fine di garantire al ricorrente la possibilità di rappresentare al giudice le ragioni che ostano alla sua ammissibilità anche eventualmente deducendo che la richiesta può costituire un modo per rallentare la definizione del processo.

In questi termini, secondo la Corte, la scelta del Legislatore di collocare all’udienza di discussione la decisione sulla chiamata del terzo resta non irragionevole, in quanto ancorata alla sua ratio giustificativa, “che rappresenta essa stessa una peculiare declinazione del principio di ragionevole durata del processo”.

Francesco Giglioni


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