COSA SUCCEDE IN CASO DI DECESSO DEL CONDUTTORE?

Nelle locazioni abitative, al decesso del conduttore consegue la successione nel contratto del coniuge, eredi, parenti ed affini con lui abitualmente conviventi al momento del decesso, nonchè il convivente more uxorio, laddove la comunanza di vita risulta essere non transitoria (art. 6 L. 392/78).

Nelle locazioni ad uso diverso la disciplina è contenuta nell’art. 37 della L. 392/78 e, quindi, succedono nel contratto coloro che per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore all’apertura della successione, hanno diritto a continuare l’attività.

TARI 2022

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