IL DATORE DI LAVORO PUÒ CONTROLLARE L’UTILIZZO CHE IL DIPENDENTE FA DEI SOCIAL NETWORK E DELLE EMAIL SU PC E CELLULARI AZIENDALI?
Con sentenza n. 32760 del 9 novembre 2021, la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che gli elementi raccolti tramite pc e cellulari aziendali possono essere utilizzati anche per verificare la diligenza del dipendente nello svolgimento del proprio lavoro, con tutti i risvolti disciplinari connessi.
Il datore di lavoro, può infatti, accedere alla posta elettronica del dipendente, ma solo se la password è stata legittimamente acquisita. Non può, invece, memorizzare sistematicamente tutte le email del dipendente e la cronologia delle esplorazioni, in ragione del limite costituito dalla dignità e libertà del dipendente.
Anche con riferimento ai social network, post, commenti, video o altri contenuti che possano essere lesivi dell’immagine dell’azienda, compresi quelli resi in attività extra-lavorative, possono integrare una lesione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c. e condurre ad una sanzione in capo al lavoratore.
Il potere di vigilanza del datore di lavoro, tuttavia, non è illimitato, ma deve essere bilanciato col diritto alla riservatezza e all’inviolabilità delle comunicazioni del lavoratore.
Spetta quindi al datore di lavoro informare i propri dipendenti sulle norme presenti in azienda, con regole chiare, esaustive e che devono essere pubblicizzate e sottoposte ad aggiornamento periodico.
Se però la violazione è così grave da porsi in contrasto con gli obblighi di diligenza e fedeltà dettati dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile o da altre leggi nazionali, essa può giustificare l’adozione di un provvedimento disciplinare a carico del lavoratore.
Avv. Francesco Giglioni