L’esistenza di un valido contratto di locazione.
L’intimante dovrà depositare regolare contratto di locazione.
In forma scritta, per le locazioni ad uso abitativo stipulate dal 30.12.1998 – entrata in vigore della L. 431/1998 – e per le locazioni ultranovennali.
Obbligo di registrazione per tutti i tipi di locazioni stipulate dal 10.01.2005 (data di entrata in vigore del comma 346 della Legge 30 dicembre 2004 non applicabile retroattivamente come da Cass. Civ Sez. II sente n. 5612 del 07.03.2017.
La registrazione anche tardivamente intervenuta, ha efficacia sanante retroattiva (cfr Cassazione SS. U.. 23601/2017; Cass. 10498 del 28.04.2017)
Il tardivo pagamento delle annualità successiva alla prima, non inficia invece in alcun modo l’azione giudiziaria.
Presupposto della morosità
L’azione è esperibile nel caso di inadempimento del conduttore relativa a canoni e/o oneri accessori (il cui importo sia corrispondente almeno a due mensilità di canone), non invece per altri inadempimenti.
Il contratto non deve essere stato già risolto.
Il procedimento di convalida di sfratto non è utilizzabile per far valere ragioni di credito inerenti ad un pregresso rapporto locatizio, già cessato al momento dell’intimazione, salva l’ipotesi di sfratto per morosità intimato dopo la disdetta ove la morosità sia riferita ad un periodo antecedente la fine della locazione.
