In materia di regolamento condominiale, le limitazioni all’uso delle proprietà esclusive dei condomini devono essere approvate all’unanimità per avere natura contrattuale e vincolante; in assenza di tale approvazione, le disposizioni del regolamento sono meramente regolamentari e non possono limitare i diritti di godimento dei singoli condomini. Pertanto, l’esercizio di attività di affittacamere o simili non può essere considerato illegittimo se non esiste un divieto esplicito e valido nel regolamento condominiale, approvato secondo le modalità previste dalla legge.
Tribunale Di Firenze, Sentenza n.2626 del 14 Agosto 2024
