Il trasferimento del lavoratore rappresenta una prerogativa datoriale che trova il proprio fondamento nell’art. 2103 c.c., il quale stabilisce che esso possa avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Con una recente pronuncia il Tribunale di Roma (sentenza del 19 febbraio 2025) evidenzia come tale potere non sia assoluto, ma debba essere esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, nonché nel rispetto delle situazioni personali e familiari del lavoratore.
Nella decisione in esame, il Tribunale ha ribadito che, sebbene il consenso del lavoratore disabile non sia generalmente richiesto per il trasferimento, esso diventa imprescindibile qualora la disabilità sia riconosciuta come grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992. Inoltre, in linea con i principi espressi dalla Cassazione (sent. n. 25379/2016), il giudice ha chiarito che, nel valutare la legittimità del trasferimento, deve essere operato un bilanciamento tra le esigenze aziendali e le condizioni personali del lavoratore, tenendo conto del principio di non discriminazione sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con L. 18/2009).
Un punto centrale della decisione riguarda l’onere probatorio a carico del datore di lavoro. Nel caso in esame, l’Azienda Sanitaria Locale aveva giustificato il trasferimento con motivazioni organizzative legate all’assunzione di nuovo personale, sostenendo che il ricorrente, a differenza dei nuovi assunti, non potesse essere impiegato in tutte le linee di attività dell’ospedale. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che tale prova non fosse stata adeguatamente fornita, evidenziando che:
- La documentazione a supporto delle ragioni organizzative è stata prodotta tardivamente e quindi esclusa dal giudizio;
- L’assunzione di nuovo personale non può incidere automaticamente sulla posizione di chi già presta servizio;
- Sussiste una contraddizione tra le diverse giustificazioni fornite dall’azienda nel corso del procedimento amministrativo che ha portato al trasferimento, elemento che ha indotto il giudice a ritenere non comprovata l’effettiva esigenza organizzativa.
La pronuncia si pone come un importante riferimento in punto di trasferimento del pubblico dipendente, riaffermando:
- Il principio di effettività delle esigenze organizzative: il datore di lavoro deve dimostrare concretamente la necessità del trasferimento;
- Il bilanciamento tra interessi aziendali e diritti del lavoratore: il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni personali del dipendente, specialmente in presenza di disabilità o situazioni di fragilità;
- L’onere probatorio a carico del datore di lavoro: la legittimità del provvedimento deve essere dimostrata in giudizio dal datore di lavoro in modo chiaro e privo di contraddizioni;
- La necessità di una motivazione coerente e non contraddittoria: il mutamento delle ragioni a supporto del trasferimento può costituire indice di illegittimità dello stesso.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il trasferimento, ordinando la reintegrazione del dipendente presso la sede originaria e condannando l’azienda al pagamento delle spese di lite. Tale decisione costituisce un ulteriore tassello nell’evoluzione della giurisprudenza in materia di trasferimenti, rafforzando la tutela dei lavoratori nei confronti di provvedimenti che non risultino sorretti da esigenze effettive e comprovate.
Avv. Francesco Giglioni – Dott. Matteo Di Battista
