RICONDUZIONE DEL CONTRATTO DA 4+4 A 6+6 PER ATTIVITA’ DI CASA VACANZA IN FORMA IMPRENDITORIALE

Stanno proseguendo le pronunce a favore della riconduzione del contratto 4+4 a 6+6 in caso di attività di casa vacanza in forma imprenditoriale oppure di affittacamere, secondo l’orientamento che vede tali attività equiparate ad attività commerciali vere e proprie.

Dunque, anche se le iniziali parti del contratto scelgono di fissare la durata della locazione ad anni quattro, rinnovabili per la stessa durata, si tratta comunque di locazione ad uso commerciale, posto che la destinazione indicata dalle parti è alternativamente attività di casa vacanze in forma imprenditoriale oppure affittacamere, se tale situazione è dimostrabile, l’attività esercitata è assimilabile a quella alberghiera, differenziandosi dalla stessa per le sue modeste dimensioni e in quanto la fornitura di eventuali servizi è marginale rispetto a quella di un albergo.

Ne deriva, in questo caso, la nullità della clausola che prevede la durata dei contratti in anni quattro, con applicazione dell’art. 27 della L. 392/78 con durata minima di sei anni per le locazioni commerciali.

Sembra quindi poter essere concordi sul fatto che in caso di queste tipologie di attività e di un contratto 4+4 il conduttore ha la possibilità di richiedere:

– la riconduzione del contratto in un 6+6

– aver diritto all’indennità di avviamento commerciale pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto.

Per qualsiasi informazione il nostro Studio legale è a disposizione per approfondimenti in materia.

Tribunale di Roma, di Torino e di Milano sembrano essere concordi sul fatto che in caso di queste tipologie di attività e di un contratto 4+4 il conduttore abbia la possibilità di richiedere:

la trasformazione del contratto in un 6+6

l’indennità di avviamento commerciale pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrispoto

Per qualsiasi informazione il nostro Studio legale è a disposizione per approfondimenti in materia.

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