AVVISI DI LIQUIDAZIONE AGENZIA ENTRATE – CEDOLARE SECCA LOCALI COMMERCIALI – L. 145/2O18

L’Agenzia delle Entrate ha avviato delle verifiche su alcuni contratti di locazione ad uso diverso dell’abitazione che hanno optato per la cedolare secca, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 1 c. 59 della L. 145/2018.

Tale normativa aveva esteso, per i soli contratti stipulati nel 2019, il regime opzionale della “cedolare secca” previsto per i fabbricati a destinazione abitativa, a favore degli immobili commerciali C/1. 

Nonostante nei contratti oggetto di avviso vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma,  l’ADE rappresenta che:  “si rammenta fin da ora, che in materia di agevolazioni fiscali la giurisprudenza ha più volte chiarito che le previsioni relative ad agevolazioni fiscali o benefici in genere in materia fiscale sono di stretta interpretazione, tale da non poter indurre al riconoscimento di agevolazioni se non nelle ipotesi in cui con queste siano espressamente previste. La norma citata estende, dunque, la disciplina di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011, che ha istituito il regime della cedolare secca anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, effettuata nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale classificati nella categoria C/1 (Negozi e Botteghe). Al riguardo però, come ha avuto modo di chiarire questa Amministrazione con la circolare n. 26/E dell’1/06/2011, per l’applicazione della cedolare secca occorre porre rilievo anche all’attività del conduttore, restando esclusi dal regime agevolato i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell’attività d’impresa o di arti e professioni. . Si rammenta che non è prevista la possibilità di optare per il regime agevolato della cedolare secca se l’immobile oggetto del contratto non è destinato ad attività commerciale di vendita o rivendita prodotti, come si evince dalla visura del conduttore”.

Dunque, secondo l’Agenzia delle Entrate, rileva l’effettiva attività del conduttore come da visura e non invece la destinazione catastale del bene immobile e gli altri requisiti richiesti dalla norma sopra richiamata (non presenza di un contratto al 15 ottobre 2018 e limite dimensionale non superiore a 600 mq).

Gli avvisi, già impugnati in Corte di giustizia tributaria, sono stati trasmessi per mancato pagamento dell’imposta di registro annuale, non dovuta invece in presenza di imposta sostitutiva della cedolare secca.

agenzia entrate
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