Dal sito di Roma Capitale si conferma la modifica alle norme tecniche attuative del Piano Regolatore Generale.
Di seguito quanto oggetto di modifica, secondo il comunicato del sito capitolino.
Dopo oltre 16 anni dall’approvazione dell’ultimo PRG, l’Assemblea Capitolina, su proposta dell’assessorato all’Urbanistica, ha approvato l’aggiornamento delle Norme tecniche di attuazione, con l’obiettivo di riallinearle ai numerosi provvedimenti nazionali e regionali intercorsi e procedere ad una revisione e modernizzazione dei meccanismi attuativi del PRG.
Con il voto in Assemblea Capitolina le nuove norme sono adottate ed entrano in vigore le clausole di salvaguardia, in attesa dell’approvazione definitiva che avverrà a valle della pubblicazione e delle controdeduzioni alle osservazioni che potranno essere presentate da chiunque.
Le Norme tecniche di attuazione contenute nel PRG definiscono le regole che stabiliscono diritti e doveri della proprietà immobiliare, in funzione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche della città e del territorio. Entrate in vigore nel 2008 con l’approvazione del PRG, non sono mai state modificate nonostante diversi tentativi.
Con l’aggiornamento di oggi, Roma Capitale intende favorire la rigenerazione urbana con la trasformazione delle aree già urbanizzate, la riqualificazione e il riutilizzo del patrimonio esistente; bloccare il consumo di suolo agricolo; favorire il ritorno della residenzialità in centro e lo sviluppo di housing sociale; sbloccare l’attuazione dei programmi delle periferie già presenti nel Piano regolatore ma fermi da venti anni; ampliare la dotazione di servizi, spazi pubblici e attrezzature per i cittadini; semplificare le procedure attuative dei programmi urbanistici; favorire la realizzazione di edifici con più elevate performance ambientali.
Le norme modificate sono 67, oltre la metà di quelle esistenti. Queste alcune delle principali novità introdotte:
1. La semplificazione delle procedure per la realizzazione degli oltre 200 Piani integrati di rigenerazione previsti dal PRG e per la formazione dei programmi preliminari: gli interventi potranno essere attuati anche per parti e sarà possibile ricorrere al permesso di costruire convenzionato per la realizzazione delle opere pubbliche, delle infrastrutture e dei servizi ancora assenti, mentre prima erano previsti diversi passaggi e livelli di competenze tra Municipi, Assemblea e Giunta Comunale, che incidevano su tempi e modalità di attuazione.
2. Confermata la massima la tutela del centro storico e della sua residenzialità: si mantengono gli attuali confini della Città storica e si esclude la possibilità di intervenire con aumenti volumetrici; nel sito UNESCO si inseriscono limiti importanti che impediscono di trasformare gli appartamenti in case vacanza. Nella destinazione urbanistica “residenziale” viene introdotta la sottocategoria turistico-ricettiva che include: bed and breakfast, affittacamere e case per vacanza (tutte attività extra alberghiere che, secondo la legge regionale, si svolgono in abitazioni senza necessità di cambio d’uso). La nuova sottocategoria sarà disciplinata da un nuovo regolamento su commercio e sulle strutture turistico-ricettive extralberghiere attraverso cui Roma Capitale potrà disciplinare nonché limitare tali attività. I cambi di destinazione d’uso verso le residenze sono sempre ammessi a esclusione delle abitazioni a uso ricettivo.
3. Sono eliminate le norme (prima contenute nell’art.5 sugli Indici) che limitavano le dimensioni degli hotel a massimo 60 posti letto, si semplificano i cambi di destinazione e si incrementa la dimensione ammissibile degli esercizi commerciali del centro storico.
4. Si introduce su tutte le più rilevanti valorizzazioni immobiliari nel centro storico il contributo straordinario per redistribuire alla città gli extra-profitti delle trasformazioni immobiliari.
5. L’agro romano diventa inviolabile: non possono più essere individuati ambiti di riserva che trasformavano aree agricole in edificabili (come disciplinato dal capo 7°- art.67).
6. Vengono introdotte norme più stringenti per il recupero di edifici abbandonati in condizioni di degrado o di pericolo permettendo al Comune di intervenire in danno e penalizzando l’inerzia da parte delle proprietà inadempienti.
7. Si introduce un nuovo articolo specifico per definire l’housing sociale come dotazione di alloggi in affitto a canone concordato, esteso anche a specifiche categorie di abitanti. Sono inclusi anche gli studentati ed il senior housing che potranno essere realizzati in tutta la città e dovranno essere convenzionati con Roma Capitale al fine di garantire reali canoni calmierati.
8. Infine alcuni importanti interventi settoriali legate a specifici obiettivi di sviluppo della città. Si agevola il recupero e la riqualificazione delle sale cinematografiche, che possono ad esempio essere trasformate in strutture culturali polivalenti, destinando almeno il 70% non solo al cinema, ma anche al teatro, alla musica, ai congressi, alle attività espositive, alle scuole d’arte.
9. Si favorisce lo sviluppo dell’impiantistica sportiva agevolando progetti di recupero, l’adeguamento delle strutture accessorie quali spogliatoi e aree per la cura della persona per venire incontro alle nuove esigenze del post-covid e servizi complementari come punti ristoro e spazi aggregativi per garantire la sostenibilità economica degli impianti.
10. Infine, si prevede una specifica disciplina urbanistica dell’arenile per favorire progetti di recupero e rigenerazione del litorale nell’ottica delle future gare per gli stabilimenti in conformità al nuovo Piano di Utilizzazione degli Arenili.