La questione dell’opponibilità ai terzi acquirenti di una clausola del regolamento di condominio che contiene limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, quanto di un’eccezione in senso lato.
Per tale motivo, il suo rilievo non è subordinato alla tempestiva allegazione della parte interessata, ma rimane ammissibile indipendentemente dalla maturazione delle preclusioni assertive o istruttorie.