In caso di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209 comma 2 del c.c. rappresenta il mezzo per la costituzione in mora del creditore e provocarne i relativi effetti, l’utilizzo da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (1220 c.c.), purchè abbiano il carattere di serietà, concretezza e tempestività e purchè non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benchè insufficiente a costituire in mora il locatore, tale modalità è idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell’art. 1591 c.c..