In caso di cessione del contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione, avvalendosi dell’art. 36 della L. 392/1978 nel caso di trasferimento di azienda, nel caso di plurime cessione del contratto di locazione e dinanzi all’inadempimento del pagamento del canone di locazione, il locatore deve richiedere dapprima l’adempimento all’ultimo cessionario.
Nel caso in cui quest’ultimo non adempia, automaticamente interverrà la solidarietà fra tutti i cedenti e cessionari precedenti, a cui quindi il locatore potrà successivamente ed indifferenziatamente rivolgersi per ottenere il pagamento.