La vendita su pianta è un contratto con il quale l’imprenditore agricolo vende tutti i frutti di una determinata piantagione, a corpo o a misura, ad un commerciante o ad un altro imprenditore agricolo, che al momento dell’accordo si trovano attaccati alla pianta.
È utilizzato soprattutto per la frutta fresca, gli agrumi, l’uva e le olive, ma può essere applicato anche per la vendita di legna in piedi.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
Le fonti normative di questo contratto sono rappresentate dalla Legge 203/1982 che disciplina i contratti agrari e dagli articoli 820, 821 e 1472 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 820 del c.c. “sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa , vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere .
Finché non avviene la separazione , i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura .
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali , i canoni enfiteutici , le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni .”
La vendita di cosa futura è disciplinata dall’art. 1472 del c.c. che recita recita infatti: “nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.”
Quindi, cessione di una cosa futura in quanto, anche se al momento della sottoscrizione del contratto “i frutti” oggetto della compravendita sono visibili e tangibili, in base a quanto previsto dal codice civile, essi sono un tutt’uno con la cosa (la pianta, il terreno) fino a quando non sono raccolti.
L’art. 821 del c.c. infatti definisce che: I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest’ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
Il secondo comma dell’art. 1472 pone l’accento sulla volontà delle parti di definire o meno nel contratto una condizione aleatoria.
Se nel contratto il compratore si assume il rischio che il prodotto venga ad esistenza o venga ad esistenza in quantità notevolmente inferiore a quella prevedibile, per qualsiasi causa, il contratto sarà pienamente valido e il compratore dovrà corrispondere l’intera somma pattuita (vendita a corpo). In tal caso andrà espressamente specificata questa volontà nel contratto.
Diversamente, se nel contratto è indicato che la vendita è a misura o non fosse indicato nulla, il contratto produrrà i suoi effetti esclusivamente alla raccolta dei frutti. Pertanto, nel caso di vendita a misura il compratore corrisponderà solo il valore concordato in funzione della quantità/qualità del raccolto. Mentre, in caso di perdita del raccolto, il contratto sarà nullo.
VENDITA IN BLOCCO A FORFAIT
Viene venduto tutto il prodotto di un determinato appezzamento, con prezzo a forfait, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità.
I frutti sulla pianta diventano, con la firma del contratto, di proprietà del compratore, il quale si assume, da tale momento, i rischi ordinari anche atmosferici.
Il potere del compratore sui frutti non si fonda su una detenzione qualificata, ma è la conseguenza della vendita. Non potrà quindi definirsi affittuario, comodatario ne usuario della piantagione ne tantomeno ai fini fiscali dichiararne il reddito agrario.