In tema di contratti agrari, l’affittuario che abbia eseguito sul fondo del locatore opere non conformi alla normativa edilizia ha diritto all’indennizzo per i miglioramenti, in base agli artt. 16 e 17 della l. n. 203 del 1982, purché alleghi e dimostri che le opere irregolari siano sanabili e che sia stata attivata tempestivamente la pratica per il conseguimento della sanatoria da parte delle autorità preposte.