Se risulta provata la mancata assistenza effettiva e partecipativa delle organizzazioni professionali di categoria, l’accordo in deroga viene infatti automaticamente convertito in un normale contratto agrario, soggetto alla disciplina dettata dalla Legge 203/1982.
Ciò in quanto le norme in materia di contratti agrari hanno carattere imperativo e sono inderogabili, potendo assurgere a mere norme dispositive solo qualora venga correttamente applicato l’art. 45 della Legge 203/1982.
Le conseguenze non sono di poco conto.
Si pensi al caso di un contratto di affitto di fondo rustico stipulato in deroga, in quanto le parti hanno pattuito di comune accordo che il rapporto contrattuale avesse una durata inferiore rispetto a quella prescritta per legge (quindici anni).
Se in fase di stipula le parti non sono state assistite dalle rispettive organizzazioni professionali di categoria che, anziché informare i contraenti sul significato delle pattuizioni e sui relativi effetti, si sono limitate a sottoscrivere l’accordo già raggiunto, quest’ultimo è privo di efficacia e la durata del contratto di affitto di fondo rustico viene in automatico riconvertita in quella legale. Il concedente, che, in ipotesi, avesse voluto concedere in affitto un terreno di sua proprietà solo per cinque anni, essendo successivamente intenzionato a venderlo, dovrà pertanto attendere il decorso del termine legale di quindici anni.
Le norme imperative di cui alla Legge 203/1982 sostituiscono le pattuizioni in deroga non soltanto in presenza di accordo viziato, ma altresì nel caso più estremo di accordo addirittura inesistente.
Per quanto direttamente riguarda la forma di predette convenzioni, giova ricordare che la Suprema Corte ha stabilito, ai fini della validità del contratto in deroga, che assume rilevanza probatoria la sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti sindacali (Cass. 4 giugno 2008, n. 14759; Cass. 25 marzo 2016, n. 5953). Il che induce a ritenere che non sia possibile, o comunque non sia opportuno, stipulare accordi in deroga in forma verbale, posto che in tale ipotesi sorgerebbero seri problemi nel fornire la prova dell’effettiva assistenza sindacale.