In considerazione del principio della libera determinazione del canone di locazione, in relazione alle unità immobiliari locate ad uso diverso dall’abitazione, viene ritenuta legittima la clausola con cui viene pattuito un canone di locazione in “misura differenziata” o c.d. “a scaletta” in modo crescente ancorata ad elementi predeterminati, che possano essere ritenuti idonei ad influire sull’equilibrio del sinallagma contrattuale e sull’aspetto economico dello stesso.
Quanto sopra, viene escluso nel caso in cui i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall’art. 32 della l. n. 392 del 1978.
Corte di Cassazione, III sezione, ordinanza del 6 febbraio 2024 n. 3399