DIRITTO DI PRELAZIONE  E DI RISCATTO 

L’esercizio del diritto di prelazione, di cui all’art 8 della L. 590 del 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla Legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell’acquisto per contrarietà a norme imperative  e tale nullità può essere fatta valere a norma dell’art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia interesse e quindi anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita la cui efficacia è condizionata proprio alla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta. 

Torna in alto