In tema di contratti agrari, l’azione di risoluzione proposta dal proprietario nei confronti dell’affittuario per violazione, da parte di quest’ultimo, del divieto di subaffitto, sublocazione o subconcessione del fondo rustico previsto dall’articolo 21 della legge 203/1982, è sempre soggetta alla valutazione della gravità dell’inadempimento imposta dall’articolo 1455 del Cc; ciò in quanto la violazione del divieto di subaffitto, benché prevista dall’articolo 5, secondo comma, della legge 203/1982 come motivo di risoluzione, implica l’automatica declaratoria di nullità del contratto di subaffitto, ma non anche un’automatica e generale valutazione di gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto principale