RICONVENZIONALE SUL RISCATTO DI FONDO RUSTICO

Ove l’affittuario di fondo rustico proponga azione di riscatto nei confronti dell’acquirente e lo stesso chieda in via riconvenzionale l’accertamento dell’inesistenza del contratto di affitto, la controversia sul riscatto di competenza del giudice ordinario diventa di competenza della sezione specializzata agraria in quanto a norma dell’art. 34 c.p.c. l’accertamento con efficacia di giudicato della titolarità del rapporto presupposto del riscatto, attrae l’intera controversia nella competenza del giudice specializzato. Ove l’affittuario di fondo rustico proponga azione di riscatto nei confronti dell’acquirente e lo stesso chieda in via riconvenzionale l’accertamento dell’inesistenza del contratto di affitto, la controversia sul riscatto di competenza del giudice ordinario diventa di competenza della sezione specializzata agraria in quanto a norma dell’art. 34 c.p.c. l’accertamento con efficacia di giudicato della titolarità del rapporto presupposto del riscatto, attrae l’intera controversia nella competenza del giudice specializzato.

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