AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

COSA E’

E’ un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che – per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee – non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome, a causa di disabilità psichiche e/o fisiche.

L’amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa, l’amministratore viene scelto, tenuto conto dell’esclusivo interesse del beneficiario, tra soggetti estranei al nucleo familiare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore dal 19/03/2004.

Artt. 404 e ss. cod. civ.

Artt. 712 e ss. cod. proc. civ.

CHI PUO’ RICHIEDERLA

La domanda può essere presentata dall’interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero (si precisa che gli operatori dei servizi pubblici e privati non possono essere nominati amministratori di sostegno). Non sono legittimati attivi, invece, gli assistenti sociali e gli operatori dei servizi sanitari e sociali.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

N.B. Coloro che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali sollecitandoli a chiedere l’apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero perché promuova d’ufficio l’interdizione o l’inabilitazione ovvero presenti il ricorso per l’amministrazione di sostegno.

DOVE RICHIEDERLA

Il Giudice competente è quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiando, in quanto si deve provvedere all’esame del medesimo.

Se la persona interessata è ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero. Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza o al domicilio.

IL SUPPORTO DEL NOSTRO STUDIO

Gli Avvocati del nostro Studio legale sono presenti quotidianamente nei Tribunali del Lazio e nelle sezioni della volontaria giurisdizione.

Per i nostri clienti sarà possibile verificare se sussistano le condizioni per richiedere una amministrazione di sostegno, la verifica della documentazione in possesso e se necessario integrarla, avendo tutto il supporto per il deposito del ricorso e nelle udienze che il Giudice tutelare fisserà al fine di poter ottenere il provvedimento richiesto.

Per qualsiasi informazione contatta la nostra sede per informazioni o un appuntamento.

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