Le controversie in materia di riscatto di fondo rustico esercitate dall’affittuario coltivatore diretto non rientrano tra quelle devolute alla competenza del giudice specializzato agrario, ma sono destinate alla cognizione del giudice ordinario, costituendo il contratto agrario un mero presupposto di fatto del diritto di prelazione e non implicando l’applicazione di norme sul rapporto di affitto, la cui esistenza è uno dei presupposti di fatto dell’operatività dell’istituto; presupposto che, al pari degli altri, può costituire oggetto di accertamento “incidenter tantum” da parte dello stesso giudice non specializzato, se non ricorrono condizioni particolari che richiedano un accertamento con efficacia di giudicato; siffatti principi restano validi anche dopo l’entrata in vigore della L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9 il quale devolve alle Sezioni Specializzate Agrarie tutte le controversie in materia di contratti agrari, in quanto nella controversia in tema di prelazione e riscatto non vengono in discussione diritti derivanti direttamente e tipicamente dal rapporto di affitto, ma un diritto nascente dalla legge che, come detto, nel contratto di affitto rinviene solo il suo presupposto fattuale.