IL FALLIMENTO DEL LOCATORE – COME AGIRE

Il curatore è legittimato processuale attivo in quanto il fallimento del locatore non determina lo scioglimento del contratto di locazione (art.80 l.fall. come riformato dal d.lg. 5/2006 e d.lg.169/2007). La premessa è che il contratto di locazione sia opponibile alla procedura concorsuale (perché, ad esempio, provvisto di data certa anteriore a quella del fallimento: comb. Disp. Artt. 2704, 2923 comma 1° c.c., art. 45 L. f.) . Quindi, attesa la perdita della capacità processuale del fallito (art. 43 L. f.) il curatore è de iure sostituito, al fallito, nella legittimazione processuale all’esercizio di tutte le facoltà di azione. I diritti spettanti al locatore-fallito, in virtù dei contratti di locazione in corso alla data di apertura del fallimento, ben possono essere fatti valere dal curatore, anche ricorrendo alla procedura speciale di intimazione di sfratto innanzi al giudice individuato secondo le ordinarie regole di competenza (forum rei sitae: artt. 21 e 447 bis c.p.c.), non trattandosi di azioni soggette alla vis actractiva del foro fallimentare (art. 24 L. f.).

MATERIA DI LOCAZIONE

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