Di recente il Consiglio Nazionale Forense ha reso due pareri (il n. 39 e il n. 43, entrambi del 17 ottobre 2022) in risposta a quesiti, di analogo tenore, formulati, rispettivamente, dal COA di Torino e da quello di Siracusa, che chiedevano, il COA torinese, se sussiste la possibilità di sospendere in via amministrativa gli iscritti che non ottemperino all’obbligo di presentazione del “Modello 5”, fermo restando il rilievo disciplinare di tale mancato adempimento, e, il COA di Siracusa, di chiarire la natura – amministrativa o disciplinare – della sospensione di cui all’art. 17, comma 5, della legge n. 576/1980 (come modificato dall’art. 9, comma 2, della legge n. 141/1992) e, ove ritenuta la natura disciplinare, se il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati abbia il potere di deliberare la sospensione dell’iscritto a tempo indeterminato dall’esercizio della professione o debba limitarsi all’avvio del procedimento disciplinare.
La norma appena richiamata stabilisce che:
“L’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta”.
In risposta al quesito formulato dal COA piemontese, il CNF ha chiarito che il riferimento, contenuto nella disposizione, alle “forme del procedimento disciplinare” non esclude la natura amministrativa del provvedimento, ferma restando l’autonoma ed ulteriore rilevanza disciplinare della condotta omissiva dell’iscritto, ex art. 70, 4° comma, c.d.f., il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Sul secondo quesito, avanzato dal COA siciliano, il CNF ha premesso che dalla lettura della norma se ne ricava che i due profili – quello amministrativo e quello disciplinare – procedono in parallelo, aggiungendo che, a seguito della segnalazione da parte della Cassa, innanzitutto il COA è tenuto a valutare il comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare e, conseguentemente, per effetto della legge n. 247/2012 e, in particolare, del Titolo V della stessa, che disciplina il nuovo procedimento disciplinare, non potrà che segnalare l’iscritto al competente CDD.
Inoltre, in forza della citata disposizione della normativa previdenziale forense, ha aggiunto il CNF, la perdurante omissione – così come la mancata rettifica – trascorsi 60 giorni dalla diffida devono essere “in ogni caso” autonomamente comunicate al COA ai fini della sospensione (amministrativa) dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, precisando, da ultimo, che il riferimento, contenuto nella norma alle “forme del procedimento disciplinare” non esclude, secondo la propria giurisprudenza (sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021), la natura amministrativa del provvedimento, ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso, ex art. 70, 4° comma, c.d.f., il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Dal sito della Cassa forense – contributo a cura dell’Avv. Giulio Micioni