In materia di mediazione obbligatoria il senso della norma viene inteso che l’onere della parte che intende agire in giudizio (o è già in giudizio, in caso di mediazione delegata dal Giudice) è quello di avviare la mediazione e tale obbligo può ritenersi adempiuto con la comparizione al primo incontro dinanzi al mediatore. E’ quindi, una volta ricevuto dal Mediatore le informazioni necessario allo svolgimento della mediazione, può esprimere il parere negativo alla prosecuzione della procedura conciliativa. Tale situazione per il Giudice equivale a vedere soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda monitoria.