In tema di affidamento del figlio minore, la Corte Suprema di Cassazione con Ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022 ha chiarito che il criterio generale cui deve attenersi il Giudice è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, a seguito di un giudizio prognostico circa la capacità del genitore di crescere ed educare i figli minori.
Giudizio che deve avvenire attraverso l’analisi degli elementi concretamente attinenti alle modalità con le quali in passato il soggetto ha svolto il proprio ruolo di genitore, con particolare attenzione alla sfera affettiva nel rapporto con i figli.
A tal riguardo, la scelta dell’affidamento condiviso risulta essere la scelta tendenzialmente preferibile al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto sano ed equilibrato con entrambi i genitori.
Secondo il Giudice di legittimità, difatti, “alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza del genitore”. (Ex multis Cass. Civ. n. 6535/2019)
Ciò al fine di garantire – nel superiore interesse del minore – il rispetto del principio della bigenitorialità, ovverosia della compresenza di entrambi i genitori nella vita dei figli, idonea a garantirgli una vita stabile ed una salda relazione affettiva con entrambi, spettando agli stessi il dovere di cooperare nell’educazione, nell’assistenza, e nell’istruzione e nel mantenimento dei minori.
Ebbene, la Suprema Corte, con l’Ordinanza in esame, prosegue chiarendo che “in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo […] che il criterio fondamentale, ci deve attenersi il giudice a mente dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo.”
Occorre, pertanto, analizzare ed esaminare, caso per caso, se le ragioni poste a sostegno delle pretese del genitore in ordine all’affidamento del minore trovino il proprio presupposto nei suddetti principi, oltre che nelle norme riguardanti il diritto alla bigenitorialità nella realizzazione del miglior interesse del minore che costituisce da sempre la ratio sottesa ad ogni pronuncia sull’affidamento dei minori.
Avv. Martina Zacco