Circa le modalità di svolgimento del tirocinio forense in relazione ai corsi di formazione obbligatoria, che si distribuiscono, il Coa Roma nel Consiglio ha riportato quanto precisato dal CNF:
con il primo quesito si chiede di sapere se la frequenza del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del d.l. n. 69/2013 possa costituire causa di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi. La risposta è negativa. Infatti, il d.m. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l’ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73;
con il secondo quesito si chiede di sapere se la frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali possa costituire causa di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi. Sul punto si osserva che, sebbene la frequenza della Scuola non sia prevista ex professo quale causa di esonero, le Scuole di specializzazione sono annoverate tra i soggetti erogatori dei corsi obbligatori. Ne consegue che può essere postulata una equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio, con conseguente assorbimento dell’obbligo;
con il terzo quesito si chiede di sapere se i praticanti assunti presso l’Ufficio del processo siano esonerati o meno dall’obbligo di frequenza dei corsi. Come chiarito dal CNF con il parere adottato nella seduta del 29 aprile 2022 e diffuso in data 10 maggio 2022 ai COA, l’assunzione alle dipendenze dell’Ufficio del processo comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo. I praticanti non abilitati, invece, possono proseguire il tirocinio, con tutti i relativi doveri: tra di essi, evidentemente, c’è anche quello di frequentare il corso obbligatorio;
con il quarto quesito, chiede di sapere se la frequenza del corso possa essere espletata anche in un tempo diverso rispetto all’espletamento della pratica forense, ferma restando la necessità dell’iscrizione del Registro. Sul punto si osserva che la frequenza del corso deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense, salvi i periodi di eventuale interruzione della medesima secondo quanto previsto dalla legge professionale forense: ne consegue che la frequenza del corso – essendo peraltro propedeutica rispetto all’espletamento dell’esame di Stato – deve necessariamente avvenire nel corso dei primi diciotto mesi di iscrizione.
Il Consiglio Nazionale Forense specifica che il d.m. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l’ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73. Allo stesso tempo, tuttavia, si osserva che la durata dei corsi non potrà che rispecchiare quella del tirocinio che, in caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso l’ufficio giudiziario, ha la durata – predeterminata da una legge successiva all’articolo 43 della legge n. 247/12, e con fonte peraltro di rango superiore rispetto al d.m. 47/2018– di sei mesi.