CONTRIBUTO DEGLI AVVOCATI FEDERICO BOCCHINI E FRANCESCO GIGLIONI SULLA SOSPENSIONE DELLO SFRATTO PER RACCOMANDAZIONE DELL’ALTO COMMISSARIATO PER I DIRITTI DELL’UOMO

Dal sito di approfondimento giuridico mondodiritto, un interessante contributo degli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni sulla sospensione dello sfratto per raccomandazione dell’Alto Commissariato per i diritti dell’Uomo.

In tema di liberazione di immobili, argomento già colpito dal blocco dovuto al covid, è stato infatti emesso un provvedimento che assume grandissima rilevanza sul panorama romano e nazionale e sull’applicazione delle norme interne, rispetto agli interventi dell’Alto Commissariato per i diritti dell’Uomo.

La vicenda nasce da uno sfratto per morosità per locazione ad uso abitativo, convalidato a marzo del 2021. A maggio del 2022 era stata fissata l’esecuzione, ma il conduttore proponeva ricorso in opposizione all’esecuzione contro il preavviso di rilascio, in quanto aveva presentato istanza all’Alto Commissariato per i diritti dell’Uomo ai sensi dell’art. 11 del Patto Internazionale sui diritti economici Sociali e Culturali, ratificato dall’Italia con la L. 881/1977, che prevede, fra l’altro, il diritto di ciascun individuo ad avere un alloggio adeguato per sé e per la sua famiglia. Secondo quanto affermato dal Comitato per i diritti economici, sociali e culturali lo sfratto si sarebbe palesato in contrasto con la disposizione del suddetto art. 11, in quanto il conduttore non avrebbe avuto una sistemazione abitativa alternativa, con conseguente compromissione dei propri diritti fondamentali. Per tale motivo, il Comitato inviava comunicazione nella quale richiedeva allo Stato Italiano di porre in essere misure idonee ad evitare che l’esecutato potesse subire effetti pregiudizievoli irreparabili derivanti dallo sfratto.

Il Tribunale di Roma sospendeva inaudita altera parte l’esecuzione, fissando l’udienza e dando termine al locatore per la costituzione.

Il locatore, assistito dagli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni di Roma, rilevava che era fondamentale contemperare i diversi interessi coinvolti nella procedura, ponendo inoltre l’accento sulla condotta dell’esecutato, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Dalla lettura della normativa, si legge nel provvedimento del Tribunale di Roma, emerge con chiarezza l’assenza di qualsivoglia precetto od obbligo per lo Stato, non prevedendo mai il Protocollo un dovere per gli Stati di adottare un determinato comportamento, né prevedendo a maggior ragione alcun tipo di sanzione e/o conseguenza per un eventuale comportamento difforme. Al contrario, alle previsioni del Protocollo appena citate risulta attribuibile esclusivamente una funzione di sostanziale indirizzo ed invito ai rispettivi Stati affinchè da un lato tutelino i diritti di cui al Protocollo del 1966, dall’altro adottino eventuali provvedimenti in caso di loro compromissione.

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