CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE A MEZZO MAIL   

Il Tribunale di Cosenza è intervenuto sul discusso tema della convocazione dell’assemblea condominiale a mezzo mail.

Dapprima il Giudice di prime cure ha evidenziato come una pec di convocazione trasmessa al coniuge del condomino, non abbia validità considerato che il ricevente è un soggetto estraneo e non autorizzato a ricevere comunicazioni in nome e per conto del coniuge.

Quanto alla convocazione trasmessa a mezzo mail, il Giudice osserva come la legge non consente di inviare la convocazione a mezzo mail. Difatti l’art. 66 delle disposizioni attuative del codice civile prevede che l’avviso di convocazione vada comunicato:

– a mezzo posta raccomandata;
– a mezzo posta elettronica certifica;

– a mezzo fax;

– tramite consegna a mano.

La convocazione a mezzo mail è considerato mezzo idoneo esclusivamente nel caso in cui il destinatario abbia acconsentito a tale forma di convocazione e fornisca, al contempo, una dichiarazione di ricevimento della mail che confermi la lettura del messaggio. Non viene considerato esaustivo il messaggio di conferma di apertura mail inviato dal software in automatico.

TARI 2022

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