E’ entrato in vigore il 1 ottobre 2022 l’obbligo delle fatture elettroniche, che da oggi dovranno essere emesse entro il termine ordinario di 12 giorni.
Tale termine è stato previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, che al comma 4 stabilisce per l’appunto che la fattura ordinaria è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Viene quindi meno la possibilità di inviare il file al sistema di interscambio SdI con tempi più lunghi, con il periodo transitorio previsto per i mesi da luglio e settembre dal comma 3, articolo 18 del DL n. 36/2022. Per tale periodo, era stato previsto un avvio “facilitato” dell’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, che ha consentito di evitare l’applicazione delle sanzioni per invio tardivo in caso di emissione entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In caso di tardiva emissione delle fatture elettroniche è:
– di importo compreso tra il 5 e il 10 per cento;
– pari ad un minimo di 250 e fino a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.
Queste le sanzioni previste e che per i forfettari si applicheranno secondo tempi differenziati:
– per le fatture elettroniche dei mesi di luglio, agosto e settembre, in caso di emissione oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– per le fatture elettroniche dal 1° ottobre in caso di emissione oltre i 12 giorni a disposizione secondo le regole ordinarie