DIFENSORI DI UFFICIO – LE FAQ

Come posso iscrivermi nell’elenco unico dei difensori di ufficio?

La domanda di inserimento nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal CNF, deve essere presentata al COA di appartenenza, solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata. L’inserimento è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) Partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, della durata complessiva di almeno 90 (novanta) ore, organizzato, a livello distrettuale, circondariale o inter-distrettuale, unitamente o disgiuntamente, dai Consigli dell’ordine circondariali, dalle Camere penali territoriali e dall’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) con superamento di esame finale; 

b)  Iscrizione all’Albo ordinario degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi ed esperienza nella materia penale documentalmente comprovata ; L’avvocato, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti deve produrre idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000 ove attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.  Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace. c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. E’ condizione per l’iscrizione all’elenco nazionale l’adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Come posso presentare la domanda di permanenza nell’elenco unico dei difensori di ufficio?

L’avvocato iscritto nell’elenco nazionale presenta al COA di appartenenza, solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell’inserimento nell’elenco unico nazionale ovvero a quello relativo alla ultima richiesta di permanenza presentata. la documentazione comprovante i requisiti di permanenza può produrre idonea dichiarazione che attesti la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), a cui l’istante abbia partecipato nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.  Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace. 

Come mai sono stato cancellato dall’elenco unico dei difensori di ufficio?

L’avvocato che, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’inserimento nell’elenco unico nazionale ovvero a quello dell’ultima permanenza richiesta, non presenti idonea ed adeguata documentazione ai fini della permanenza nell’elenco unico nazionale, verrà cancellato di ufficio dal CNF.   

Posso richiedere la sospensione/cancellazione dall’elenco dei difensori di ufficio?

La sospensione ovvero la cancellazione dalle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio e’ tenuta e gestita dal COA.

Come posso iscrivermi come difensore di ufficio presso la corte di cassazione?         

L’elenco dei difensori di ufficio nei giudizi innanzi la Corte di Cassazione è tenuto dal CNF che, tramite un servizio informatico, permette alla Corte l’estrazione del difensore attraverso un algoritmo di rotazione. Potranno iscriversi nell’elenco dei difensori di ufficio avanti alla Corte di Cassazione di cui al comma che precede, gli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori che attestino, mediante autocertificazione, di avere partecipato, nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata, ad almeno 3 udienze penali avanti alla Corte, ovvero di avere curato la redazione di almeno 3 ricorsi vertenti su materie penali ex art. 606 c.p.p. Ai fini dell’inserimento nella lista il richiedente dovrà altresì attestare mediante autocertificazione, di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 5 lett. a) e c) e cioè: a) di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate con provvedimento definitivo nei 5 anni precedenti la domanda. La domanda di iscrizione nell’elenco dovrà essere presentata al CNF mediante comunicazione di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: difuffcassazione@pec.cnf.it


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