LAVORO AGILE: LE NOVITA’ IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2022

Durante il periodo COVID-19 il c.d. Decreto Rilancio aveva disposto la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile ai rapporti di lavoro privati e ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di degli accordi individuali. La disposizione, tuttavia, ha cessato di produrre effetti dal 31 agosto 2022.

Da ciò consegue che dal 1 settembre 2022 viene meno la possibilità di impiegare il lavoratore in modalità agile in assenza di un contratto individuale di lavoro ed entrano contestualmente in vigore le modalità semplificate di comunicazione di lavoro agile al Ministero del Lavoro.

Pertanto, dal 1 settembre 2022, tutti i lavoratori impiegati in modalità agile in assenza di un accordo individuale sottoscritto dal lavoratore, dovranno essere regolarizzati sottoscrivendo l’accordo individuale nel caso la azienda ritenga di volerli impiegare ancora in tale modalità lavorativa, dovendo, diversamente, cessare di operare in modalità agile.

E’ fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare al Ministero del Lavoro – con le modalità indicate dal DM n. 149 del 2 agosto 2022 – i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, anche senza necessità di allegare l’accordo individuale.

Con riferimento alla tempistica entro la quale adempiere al nuovo obbligo, con nota del 26 agosto 2022 pubblicata sul suo sito, il Ministero del Lavoro ha reso noto che la relativa comunicazione va effettuata entro 5 giorni ma che, in ragione della necessità di implementazione dei sistemi telematici di comunicazione, tale obbligo potrà essere assolto entro il 1 novembre 2022.

Per maggiori informazioni visita la pagina del Ministero del Lavoro qui ( https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/lavoro-agile-dm-149-2022-modalita-di-comunicazione-telematica-dal-1-settembre-2022.aspx/ )


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