CREDITI DA LAVORO E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. COMPETENZA DEL GIUDICE DEL FALLIMENTO

Con la sentenza n. 25055 del 22 agosto 2022, la Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, torna a pronunciarsi in punto di improcedibilità di una domanda di condanna al pagamento di un credito (nel caso di specie: risarcitorio) nei confronti di una procedura concorsuale, quale l’amministrazione straordinaria, che regolamenta l’accertamento del passivo con il richiamo puntuale (Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 53) delle disposizioni regolanti lo stesso accertamento nel fallimento (L. Fall., articolo 93 e ss.), e che comporta la devoluzione cognitoria della domanda in via esclusiva al giudice delegato del fallimento (o comunque della procedura concorsuale).

La Corte, richiamando alcuni precedenti, ha ribadito come

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, al fine di garantire la parità tra i creditori, le controversie relative all’accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512); salva l’ipotesi dell’accertamento (e di esso solo) dell’entità dell’indennità risarcitoria da parte del giudice del lavoro, anziché fallimentare, per il riflesso del “radicale mutamento del regime selettivo e di commisurazione delle tutele… anche sulla ripartizione cognitoria qui in esame” (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443Cass. 21 febbraio 2019, n. 5188Cass. 8 febbraio 2021, n. 2964).

La Cassazione ha, quindi, dichiarato improcedibile la domanda di condanna risarcitoria del lavoratore nei confronti della S.p.A. in amministrazione straordinaria, ribadendo che essa spetta al giudice concorsuale, in modo che sia garantita la par condicio creditorum, in ossequio al principio ribadito.


Torna in alto