Il tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1359 del 2022, ha affermato che si ha la donazione indiretta di un bene anche quando il donante paghi soltanto una parte del donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra donazione e successivo impiego della somma, dovendo in tal caso, individuarsi l’oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota del prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante.