Con sentenza n. 10834 del 1° agosto 2022, il Tar Lazio, sede di Roma, ha censurato l’art. 2, comma 3, del decreto del Ministero della Giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, “nella parte in cui non prevede che il titolo di avvocato specialista possa esser conferito dal CNF anche ai professori ordinari nei relativi settori di specializzazione” .
Come noto, il titolo di avvocato specialista, previsto dall’art. 9 l. 31.12.2012 n. 247, si «può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione» secondo le modalità fissate con disciplina regolamentare dal Ministero della Giustizia.
Il D.M. 163/2020 aveva ampliato le possibilità di ottenere il titolo, tramite conferimento del CNF “anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione”.
La Sezione I del TAR ha però ritenuto illogica la disposizione nella parte in cui consente di conseguire il titolo al dottore di ricerca ma nega la medesima possibilità al professore ordinario, che invece dimostra una maggiore competenza specifica nel settore.
Il TAR LAZIO ha perciò annullato la disposizione regolamentare impugnata nonché il provvedimento del CNF che aveva negato al ricorrente, professore ordinario di diritto amministrativo, l’inserimento nell’elenco degli avvocati specialisti.