I RIMEDI ALL’ORDINANZA DI CONVALIDA DI SFRATTO

L’ordinanza di convalida non può in alcun caso essere revocata dal Giudice che l’ha emessa (né di ufficio, né su istanza di parte). Avverso il provvedimento non è proponibile alcun reclamo, ma sono esperibili soltanto i seguenti rimedi:

• opposizione tardiva nei casi previsti dall’art. 668 C.p.c.,

• appello, se l’ordinanza sia stata emessa in assenza di taluno dei presupposti di legge,

• revocazione nei casi di sui all’art. 395, n. 1 e 4 C.p.c.

• opposizione di terzo di cui all’art. 404, 1° comma C.p.c.


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