L’ordinanza di convalida non può in alcun caso essere revocata dal Giudice che l’ha emessa (né di ufficio, né su istanza di parte). Avverso il provvedimento non è proponibile alcun reclamo, ma sono esperibili soltanto i seguenti rimedi:
• opposizione tardiva nei casi previsti dall’art. 668 C.p.c.,
• appello, se l’ordinanza sia stata emessa in assenza di taluno dei presupposti di legge,
• revocazione nei casi di sui all’art. 395, n. 1 e 4 C.p.c.
• opposizione di terzo di cui all’art. 404, 1° comma C.p.c.