SOSPENSIONE SFRATTO PER RACCOMANDAZIONE DELL’ALTO COMMISSARIATO PER I DIRITTI DELL’UOMO – PREVALE IL DIRITTO INTERNO

In tema di liberazione di immobili, argomento già colpito dal blocco dovuto al Covid, è stato emesso un provvedimento che assume grandissima rilevanza sul panorama romano e nazionale e sull’applicazione delle norme interne, rispetto agli interventi dell’Alto Commissariato per i diritti dell’Uomo. La vicenda nasce da uno sfratto per morosità per locazione ad uso abitativo, convalidato a marzo del 2021. A maggio del 2022 era stata fissata l’esecuzione, ma il conduttore proponeva ricorso in opposizione all’esecuzione contro il preavviso di rilascio, in quanto aveva presentato istanza all’Alto Commissariato per i diritti dell’Uomo ai sensi dell’art. 11 del Patto Internazionale sui diritti economici Sociali e Culturali, ratificato dall’Italia con la L. 881/1977, che prevede, fra l’altro, il diritto di ciascun individuo ad avere un alloggio adeguato per sé e per la sua famiglia. Secondo quanto affermato dal Comitato per i diritti economici, sociali e culturali lo sfratto si sarebbe palesato in contrasto con la disposizione del suddetto art. 11, in quanto il conduttore non avrebbe avuto una sistemazione abitativa alternativa, con conseguente compromissione dei propri diritti fondamentali. Per tale motivo, il Comitato inviava comunicazione nella quale richiedeva allo Stato Italiano di porre in essere misure idonee ad evitare che l’esecutato potesse subire effetti pregiudizievoli irreparabili derivanti dallo sfratto. Il Tribunale di Roma sospendeva inaudita altera parte l’esecuzione, fissando l’udienza e dando termine al locatore per la costituzione.

Il locatore, assistito dagli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni di Roma, rilevava che era fondamentale contemperare i diversi interessi coinvolti nella procedura, ponendo inoltre l’accento sulla condotta dell’esecutato, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Ebbene, il Tribunale capitolino ha evidenziato come è vero che l’art. 5 del menzionato Protocollo opzionale recita che “in ogni momento dopo aver ricevuto una comunicazione e prima di deciderla nel merito, il Comitato può trasmettere allo Stato parte interessato una richiesta di adottare misure temporanee che possano rendersi necessarie in circostanze eccezionali al fine di evitare un danno irreparabile alla vittima della asserita violazione. Dalla lettura della normativa ora riportata emerge però con chiarezza l’assenza di qualsivoglia precetto od obbligo per lo Stato, non prevedendo mai il Protocollo un dovere per gli Stati di adottare un determinato comportamento, né prevedendo a maggior ragione alcun tipo di sanzione e/o conseguenza per un eventuale comportamento difforme. Al contrario, alle previsioni del Protocollo appena citate risulta attribuibile esclusivamente una funzione di sostanziale indirizzo ed invito ai rispettivi Stati affinchè da un lato tutelino i diritti di cui al Protocollo del 1966, dall’altro adottino eventuali provvedimenti in caso di loro compromissione.
Per l’effetto, deve ritenersi che il singolo Stato sia tenuto unicamente ad attribuire il dovuto valore a tali constatazioni ed alle eventuali raccomandazioni, non potendo per l’effetto che concludersi per l’assenza di forza cogente della normativa in parola per lo Stato e, certamente, per la sua articolazione costituita dall’Autorità giudiziaria. Quest’ultima, chiamata ad applicare normative che abbiano valore cogente, non può estendere tale valore a mere raccomandazioni prive di valore vincolante.
In ragione di quanto sopra esposto, non può che concludersi per la non vincolatività delle decisioni del Comitato, con la conseguenza che l’istanza cautelare non può trovare accoglimento considerato che, in caso contrario, finirebbe per compromettere il diritto del procedente a tornare in possesso del proprio bene immobile, a fronte di un titolo esecutivo emesso nell’ordinamento interno, con il possibile rischio di compromettere il suo stesso diritto a fruire di un alloggio adeguato. Per tale motivo, il Giudice ha rigettato l’istanza cautelare e per l’effetto ha disposto il procedersi all’esecuzione per il rilascio.

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