La procedura di nomina dell’amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale di incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l’amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non esige che la stessa versi in uno stato di incapacità di intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, del tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi; in tale ipotesi il Giudice è tenuto, in ogni caso, a iscrivere un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall’art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva.