FUNZIONI E PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
La nomina dell’amministratore di sostegno si chiede al Tribunale dove il beneficiario ha la sua residenza o il suo domicilio.
A seguito della presentazione della domanda, che oramai è possibile effettuare anche telematicamente tramite processo civile telematico, il Giudice Tutelare fissa una apposita udienza. Il decreto di fissazione di udienza deve essere notificato al beneficiario ed ai parenti entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo grado.
Nel corso dell’udienza, il Giudice Tutelare ascolterà personalmente il beneficiario. L’udienza si può tenere in Tribunale, a casa del beneficiario ove le condizioni di salute non permettano il trasporto in Tribunale, oppure a mezzo sistema telematico.
L’amministratore, dopo il decreto di nomina, dovrà accettare l’incarico mediante giuramento. Nel decreto di nomina saranno specificati i compiti dell’amministratori ed i limiti del suo operato.
Annualmente, viene richiesto il deposito di una relazione sull’attività espletata.
Non possono essere compiuti atti di straordinaria amministrazione, quali vendere immobili, acquistarli o locarli oltre i nove anni, senza l’autorizzazione esplicita del Giudice Tutelare.
Avv. Federico Bocchini